Il nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR) del 17 aprile 2025 disciplina la formazione sulla sicurezza con scadenze precise: sta per concludersi il periodo transitorio di 12 mesi (fino al 24 maggio 2026) per l’adeguamento dei corsi, mentre c’è ancora un anno di tempo abbondante per la formazione obbligatoria del datore di lavoro (24 maggio 2027). Con la sua entrata in vigore, il 24 maggio dello scorso anno, il nuovo Accordo Stato Regioni ha spinto il sistema italiano della prevenzione a compiere un passaggio che va ben oltre la semplice razionalizzazione normativa. Il testo, ormai operativo, non si limita ad accorpare i precedenti Accordi ma ridisegna in profondità il modo in cui la formazione viene concepita, progettata, governata e verificata.
L’Accordo nasce come testo quadro, pensato per mettere ordine in un panorama frammentato e spesso contraddittorio. Il suo significato più profondo, però, emerge solo se lo si legge come un tentativo di riallineare la formazione obbligatoria alla complessità reale del lavoro contemporaneo, dove la sicurezza non dipende solo dalla conoscenza delle regole, ma dalla qualità delle decisioni, dei comportamenti e delle relazioni organizzative.
Dalla sommatoria di corsi a un sistema formativo coerente
Uno dei tratti distintivi del nuovo Accordo è la sua architettura complessiva. Le sue sezioni e gli allegati non costituiscono un mero impianto burocratico, ma delineano un sistema in cui organizzazione generale, corsi di formazione, aggiornamenti, metodologie didattiche, riconoscimento dei crediti e attività di controllo vengono tenuti insieme da una logica di coerenza.
Cosa significa in termini pratici? Che la formazione non è più riducibile a un elenco di ore da erogare, ma viene ricondotta a un processo intenzionale, documentato e verificabile. La centralità attribuita al progetto formativo rappresenta un cambio di passo significativo: ogni corso deve essere progettato in relazione al contesto aziendale, ai rischi specifici e al profilo dei destinatari, superando l’idea di una formazione standardizzata e indifferente alle condizioni reali di lavoro.
È un passaggio che avvicina la formazione alla sicurezza ai modelli più maturi del corporate learning, dove l’efficacia è data dalla capacità di incidere sui comportamenti organizzativi.
La formazione come scelta di governance
L’Accordo ridefinisce in maniera innovativa anche le responsabilità formative all’interno dell’impresa. Il datore di lavoro non è più solo il soggetto obbligato a “far fare” la formazione, ma diventa il garante della coerenza dell’intero sistema. La possibilità, introdotta in modo esplicito, di organizzare direttamente la formazione per lavoratori, preposti e dirigenti, previo coinvolgimento degli organismi paritetici o decorso il termine di quindici giorni, va letta in questa chiave.
È chiaramente una chiamata alla responsabilità organizzativa: la formazione diventa infatti parte integrante delle scelte di gestione del rischio, e non un’attività esternalizzata e scollegata dalla vita aziendale. Questo implica, per le imprese, lo sviluppo di competenze progettuali e gestionali nuove, capaci di tenere insieme normativa, organizzazione del lavoro e cultura della prevenzione.
Lo stesso rapporto tra datore di lavoro e RSPP assume una valenza più strategica. La formazione del datore di lavoro, soprattutto quando svolge direttamente il ruolo di RSPP, non è più solo un adempimento, ma uno strumento di allineamento decisionale, che consente di comprendere le implicazioni organizzative delle scelte in materia di sicurezza.
I soggetti formatori e il progetto formativo
Il nuovo Accordo Stato-Regioni definisce inoltre in modo puntuale chi può erogare formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando tre categorie di soggetti: gli enti istituzionali, titolati per legge allo svolgimento di attività formative; i soggetti accreditati, in possesso di accreditamento regionale e di almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione sulla sicurezza, con l’eccezione dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti per i quali è sufficiente il solo accreditamento; gli altri soggetti qualificati, tra cui Fondi Interprofessionali abilitati, Organismi Paritetici riconosciuti e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Sul piano organizzativo, l’Accordo introduce l’obbligo, per ogni soggetto formatore, di predisporre un progetto formativo strutturato, che descriva obiettivi, contenuti, articolazione didattica, metodologie adottate, strumenti di supporto e criteri di verifica dell’apprendimento e della qualità formativa.
Viene inoltre ridotto da 35 a 30 il numero massimo di partecipanti per corso e viene formalizzato l’obbligo di tenuta del registro presenze, in formato cartaceo o elettronico, come elemento essenziale di tracciabilità del percorso formativo.
Durate, aggiornamenti e crediti: la fine dell’automatismo
Sul piano dei contenuti, l’Accordo interviene in modo puntuale su durate e periodicità dei corsi, introducendo una maggiore omogeneità nazionale. Restano confermate le 4 ore di formazione generale per i lavoratori, mentre la formazione specifica viene articolata in funzione del livello di rischio, con durate differenziate e aggiornamenti quinquennali.
Il rafforzamento più evidente riguarda la figura del preposto, per la quale la formazione iniziale sale a 12 ore e l’aggiornamento diventa biennale. È una scelta che segnala chiaramente la centralità di questo ruolo nel presidio quotidiano della sicurezza, riconoscendo al preposto una funzione che non è solo di controllo, ma di leadership operativa.
Particolarmente rilevante è anche la disciplina dei crediti formativi. Il riconoscimento della formazione pregressa non è più automatico, ma subordinato alla verifica di coerenza sostanziale dei contenuti rispetto al nuovo impianto normativo. L’attestato, in altre parole, perde valore se non è sostenuto da un percorso realmente equivalente, segnando il passaggio da una logica amministrativa a una logica qualitativa della formazione.
Metodologie didattiche: qualità, tracciabilità, partecipazione
È forse sul terreno delle metodologie di erogazione che il nuovo Accordo esprime con maggiore chiarezza la sua ambizione culturale. La formazione in presenza resta centrale, soprattutto per le parti pratiche, ma la formazione a distanza viene regolata in modo molto più stringente.
L’elearning asincrono è ammesso solo se supportato da piattaforme LMS in grado di garantire tracciabilità delle attività, partecipazione attiva del discente, fruizione dei singoli learning object e verifiche di apprendimento. La videoconferenza sincrona viene ricondotta a un modello di interazione reale: ogni partecipante deve collegarsi con un dispositivo dedicato, non è ammesso l’uso dello smartphone e non sono consentite classi collettive collegate da un unico terminale.
La modalità mista, o blended, assume così un ruolo strategico. Non più soluzione residuale, ma modello didattico riconosciuto, capace di integrare apprendimento digitale e presenza fisica, riservando a quest’ultima i momenti a maggiore valore esperienziale. È uno spazio che apre implicitamente all’uso di metodologie attive, simulazioni e apprendimento situato, particolarmente rilevanti per figure come i preposti.
Verifica dell’apprendimento ed efficacia formativa
Un altro elemento di discontinuità è l’introduzione dell’obbligo di verifica finale dell’apprendimento per tutti i corsi, inclusi gli aggiornamenti. La verifica diviene requisito strutturale del percorso formativo. A questo si affianca l’attenzione crescente alla verifica dell’efficacia della formazione nel contesto lavorativo, richiamando modelli di valutazione che guardano alla capacità di trasferire le competenze apprese nella pratica quotidiana.
Questo cambio di paradigma avvicina la formazione alla sicurezza ai modelli di learning analytics e di misurazione dell’impatto già diffusi in altri ambiti della formazione professionale.
Preposti, HR e RLS: snodi di una cultura condivisa
La figura del preposto emerge come uno dei perni del nuovo sistema. L’aumento delle ore, la frequenza degli aggiornamenti e l’attenzione ai contenuti comportamentali indicano la volontà di trasformare il preposto in un facilitatore della cultura della sicurezza, più che in un semplice esecutore di controlli.
Accanto a questa figura, il nuovo Accordo rafforza indirettamente il ruolo delle funzioni HR e dei RLS. Per le risorse umane, la formazione alla sicurezza non può più essere gestita come una pratica amministrativa separata dal resto delle politiche di sviluppo delle competenze. Per i RLS, la maggiore strutturazione dei percorsi formativi e dei sistemi di verifica apre spazi di partecipazione più qualificata alla lettura dei fabbisogni e alla valutazione dell’efficacia formativa.
Una formazione che anticipa il rischio
Letto nel suo insieme, l’Accordo Unico Stato-Regioni 2025 restituisce l’immagine di una formazione che prova ad anticipare il rischio, invece di inseguirlo. La cancellazione di ogni ambiguità sulle tempistiche di formazione dei neoassunti, con il principio chiaro che non si può lavorare in presenza di rischi senza formazione preventiva, va esattamente in questa direzione.
Il ruolo di Viasky
La formazione diventa infrastruttura organizzativa della prevenzione: un ecosistema di apprendimento continuo, tracciabile e verificabile, che coinvolge datore di lavoro, RSPP, preposti, HR e rappresentanze dei lavoratori. Non più una sequenza di corsi, ma un dispositivo culturale che tenta di riallineare norme, comportamenti e decisioni.
Anche il ruolo dei partner formativi cambia, dovendo essi saper leggere e interpretare la cultura della sicurezza dell’organizzazione. Viasky, con oltre trent’anni di esperienza nella formazione alla salute e sicurezza sul lavoro, affianca le aziende nel ripensare i propri percorsi formativi, partendo da soluzioni a catalogo per arrivare a progettazioni personalizzate, coerenti con il contesto, i rischi e l’identità organizzativa e offrendo le competenze IT per supportare questa complessa innovazione. Non come fornitore di corsi, ma come strumento nelle mani dell’organizzazione, consapevole che anche chi eroga formazione debba saper comprendere e rispettare la cultura della sicurezza dell’azienda cliente.


